(massima n. 1)
In caso di sequestro e confisca ordinari disposti in sede di procedimento penale, l'opponibilitą di tali atti ai creditori ipotecari deve essere regolata secondo il principio dell'ordine temporale delle formalitą nei pubblici registri, ai sensi dell'art. 2915 cod. civ., laddove i diritti reali del creditore ipotecario prevalgono se anteriori alla trascrizione del sequestro e della confisca.