(massima n. 1)
L'ordine di cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni previsto dall'art. 108 legge fall., che realizza l'effetto purgativo della vendita forzata, ha un ambito limitato e tassativo; non compete al giudice dell'esecuzione il potere di ordinare la cancellazione delle trascrizioni di diritti reali o vincoli gravanti sul bene immobile oggetto di espropriazione forzata opponibili al creditore procedente ai sensi degli artt. 2914 e 2915 cod. civ., né quella delle domande giudiziali trascritte sull'immobile oggetto dell'espropriazione.