(massima n. 1)
La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'imputato ha sempre la facoltà di citare la persona offesa come testimone). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Messina, 31/01/2018)