(massima n. 1)
Il pignoramento immobiliare comprende i frutti del bene pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c., estendendo i suoi effetti ai canoni di locazione maturati dopo il perfezionamento del vincolo; nonostante ciò, i canoni stessi appartengono al debitore esecutato fino alla vendita coattiva, cui sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate, pertinendo tali proventi alla base imponibile del reddito del debitore.