Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 25326 del 20 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pignoramento immobiliare comprende i frutti del bene pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c., estendendo i suoi effetti ai canoni di locazione maturati dopo il perfezionamento del vincolo; nonostante ciò, i canoni stessi appartengono al debitore esecutato fino alla vendita coattiva, cui sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate, pertinendo tali proventi alla base imponibile del reddito del debitore.

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