(massima n. 1)
L'orientamento espresso da un giudice in merito all'interpretazione delle norme giuridiche non può costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice, poiché l'efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. opera diversamente rispetto al principio dello "stare decisis" (precedente vincolante) che non trova riconoscimento nell'ordinamento processuale italiano.