(massima n. 1)
La rinuncia a comparire dell'imputato sana la nullitą determinata dall'inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullitą di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la quale espressamente l'art. 184, comma 1, stesso codice, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullitą, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullitą verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullitą abbia eccepito, prevale la volontą della parte privata rispetto a quella del difensore. (Dichiara inammissibile, Corte App. Sez. Minorenni Ancona, 19/01/2018)