Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19181 del 26 marzo 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di riesame di misura cautelare disposta nei confronti di soggetto detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, l'omessa notifica al difensore dell'avviso concernente la partecipazione dell'indagato all'udienza camerale in videoconferenza integra una nullitą di ordine generale a carattere intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che, ove tempestivamente eccepita, rende invalida l'udienza e tutti gli atti successivi, compresa l'ordinanza "de libertate", in quanto al difensore deve essere garantita la facoltą di essere presente nel luogo in cui ha sede il tribunale o, in alternativa, in quello dove si trova l'indagato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che le norme sulla partecipazione a distanza, applicabili ai procedimenti in camera di consiglio ex artt. 45 bis e 146-bis disp. att. cod. proc. pen., sono compatibili con la previsione di cui all'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., trattandosi di una forma di partecipazione personale dell'indagato all'udienza che non viola i principi costituzionali e che trova la sua ragion d'essere in esigenze di sicurezza, organizzazione e contenimento di costi). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Reggio Calabria, 27/08/2018)

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