(massima n. 1)
L'omessa partecipazione a distanza del condannato, che ne abbia fatto richiesta, all'udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza comporta una nullitą di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve ritenersi sanata in difetto di tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero di rilievo ad opera del collegio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente detta nullitą fosse stata dedotta con il ricorso per cassazione, in quanto primo atto utile successivo all'udienza, cui il difensore non aveva potuto partecipare in quanto recatosi nell'istituto di pena per assistervi insieme al detenuto). (Annulla con rinvio, Trib. Sorveglianza Torino, 20/12/2017)