(massima n. 1)
Non integra la nullitā prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. la mancata partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia alle udienze dibattimentali relative ad un procedimento per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso aggravata, posto che la Direzione distrettuale antimafia č articolazione interna della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, priva di rilevanza esterna, e le funzioni relative possono essere espletate, sia pure in via eccezionale, da magistrati dell'ufficio diversi da quelli designati per la composizione della D.D.A.; ne consegue che la violazione della norma di cui all'art. 110-bis, comma 2, ord. giud., che stabilisce il termine di durata di un anno per la delega di funzioni a magistrati non appartenenti alla D.D.A., non configura ipotesi di nullitā, ma di mera irregolaritā. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la violazione del predetto termine non ha alcun riflesso sul diritto di difesa, posto che la pubblica accusa, specie nell'attivitā dibattimentale, non č vincolata al principio del giudice naturale). (Rigetta in parte, App. Catanzaro, 10/10/2016)