(massima n. 1)
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., integra una nullitā assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia č comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullitā č di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. (Rigetta, Trib. lib. Campobasso, 08/11/2017)