(massima n. 1)
Nel regime del processo in contumacia, la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., che č rimasto immutato anche a seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, si computa dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado - e non della sentenza di appello - alla notificazione dell'ordinanza con la quale si concede la restituzione nel termine, anche nel caso in cui sia stato proposto appello dal difensore dell'imputato, giā rimesso in termini. (Rigetta, Corte Appello Genova, 06/02/2024)