(massima n. 1)
In tema di prescrizione del reato, la "sterilizzazione" del tempo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di restituzione in termini, prevista dall'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla legge 28 aprile 2014, n. 67) č qualificabile come interruzione, cui non si applica la disciplina del termine massimo di prescrizione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen., in quanto tale disposizione si riferisce ai soli casi di interruzione tassativamente previsti dall'art. 160 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato altresė che tale ipotesi non č assimilabile, negli effetti, a quella di cui all'art. 420-quater cod. proc. pen., che costituisce l'unico caso di sospensione espressamente assimilato alle ipotesi di interruzione incidenti sul termine prescrizionale). (Rigetta, Corte Appello Sez.Dist. Bolzano, 28/01/2021)