Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25258 del 9 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., secondo cui non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine per impugnare, atteso che, da un lato, nessun vincolo è stato neppure indirettamente posto, sul punto, al legislatore delegato e che, dall'altro, l'assenza di un criterio direttivo che consentisse espressamente la sterilizzazione del decorso della prescrizione nell'ipotesi indicata non comporta che tale statuizione fosse preclusa al legislatore delegato. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 21/02/2019)

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