(massima n. 1)
L'applicazione dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che, in caso di estradizione dall'estero, il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale decorre dalla consegna del condannato, presuppone che non vi sia soluzione di continuità tra l'arresto a fini estradizionali e la consegna. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto da parte del giudice di merito della richiesta di restituzione nel termine per l'appello, poiché il ricorrente, prima dell'arresto in Perù che aveva dato origine alla consegna allo Stato italiano, era già stato arrestato in Argentina in esecuzione della stessa sentenza, e, pur rimesso in libertà a seguito del rigetto della domanda di estradizione, non aveva tempestivamente proposto richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza). (Rigetta, Corte Appello Genova, 17/10/2019)