Cassazione penale Sez. V sentenza n. 416 del 3 dicembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 175 cod. proc. pen. non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto non motivato di un'istanza di restituzione che non aveva allegato alcuna ragione relativamente alla mancata conoscenza dell'atto). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Firenze, 01/07/2019)

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