Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 14962 del 4 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di ottemperanza, pur avendo una peculiare natura attuativa, differenziandosi dal corrispondente giudizio esecutivo civile, comporta accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare. Pertanto, le sentenze che decidono sui presupposti sostanziali di tale giudizio acquisiscono l'autoritą di cosa giudicata sostanziale ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., opponibile in qualsiasi altro giudizio promosso dalle stesse parti o dai loro aventi causa.

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