Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 15792 del 12 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di ricorso per cassazione, per denunciare la violazione dell'art. 2909 c.c. relativa al giudicato esterno, č necessario mettere a disposizione del giudice di legittimitą la sentenza di cui si assume il giudicato, mediante trascrizione nel corpo del ricorso o indicando almeno gli stralci significativi e la sua localizzazione. L'inosservanza di tale requisito comporta l'inammissibilitą del motivo di ricorso.

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