(massima n. 1)
In materia di ricorso per cassazione, per denunciare la violazione dell'art. 2909 c.c. relativa al giudicato esterno, č necessario mettere a disposizione del giudice di legittimitą la sentenza di cui si assume il giudicato, mediante trascrizione nel corpo del ricorso o indicando almeno gli stralci significativi e la sua localizzazione. L'inosservanza di tale requisito comporta l'inammissibilitą del motivo di ricorso.