(massima n. 1)
In materia di giudicato esterno, la parte che invoca l'autoritą del giudicato ha l'onere di fornire la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. La forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche.