(massima n. 1)
Allorché la parte appellante ammetta esplicitamente l'avvenuta notifica di un verbale di accertamento, limitandosi a contestarne le carenze redazionali, la correttezza della notificazione che non viene rimessa in discussione diviene cosa giudicata per gli effetti dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.; pertanto, la sentenza d'appello che riformi quella di primo grado fondandosi su ragioni di diritto precluse dal giudicato deve essere cassata.