(massima n. 1)
La pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo a un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, salvo che la domanda riguardi questioni strettamente connesse al petitum e alla causa petendi già dedotti nel precedente giudizio.