Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3734 del 19 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

La pronuncia di inammissibilitą, quale decisione di mero rito, dą luogo a un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito č emanata, talché non č idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, salvo che la domanda riguardi questioni strettamente connesse al petitum e alla causa petendi gią dedotti nel precedente giudizio.

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