Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16606 del 14 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).

(massima n. 2)

Nelle controversie relative alla qualificazione delle prestazioni lavorative come rese in regime di subordinazione oppure al di fuori dei parametri normativi di cui all'art. 2094 c.c., è censurabile in Cassazione soltanto la identificazione operata dal giudice del merito dei criteri generali ed astratti sulla base dei quali individuare la subordinazione; può essere invece sindacata, nei limiti segnati dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la scelta delle circostanze di fatto cui è stata attribuita rilevanza qualificatoria.

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