Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19450 del 20 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di separazione tra i coniugi, ai fini dell'accertamento dell'addebito, è rilevante il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere da un coniuge, benché tollerato negli anni dall'altro; tuttavia, seppure la tolleranza non sia una «esimente oggettiva» può essere espressione di una sostanziale cessazione dell'affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, con la conseguenza dell'esclusione della rilevanza del comportamento in violazione, ai fini della valutazione di cui all'art. 151, secondo comma, c.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che non aveva censurato, ai fini dell'addebitabilità della separazione, le ventennali angherie della moglie poiché tollerate dal marito).

(massima n. 2)

La dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di comportamenti «oggettivamente» contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella «soggettiva» opinione del coniuge agente siano conformi alla «propria» personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto non censurabili, ai fini dell'addebito della separazione, le condotte della moglie vessatorie e violente nei confronti del marito, in quanto scaturite da uno stato di disagio profondo e cagionate dalla peculiare cultura e storia personale della donna).

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