(massima n. 1)
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la natura non perentoria del termine posto dall'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. preclude alla persona offesa l'accesso all'istituto della restituzione nel termine, previsto dal legislatore quale rimedio avverso l'incolpevole superamento dei soli termini definiti perentori ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la persona offesa č legittimata a proporre opposizione, sia pur tardiva, fintanto che non sia adottato il decreto di archiviazione). (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Milano, 21/03/2022)