(massima n. 1)
In tema di computo dei termini processuali, il "dies a quo" per proporre impugnazione avverso un provvedimento depositato durante il periodo di sospensione feriale, a seguito della modifica dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, ad opera dell'art. 16, commi 1 e 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, coincide con il 31 agosto, che non deve essere computato nel termine, diversamente dall'1 settembre. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Trieste, 23/06/2025)