(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada il sabato, in quanto č rimessa alla discrezionalitā del legislatore ogni valutazione in ordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza di interessi, quale quello della libertā individuale dell'imputato, rilevante nel processo penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regime normativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, per quello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il giudizio costituzionale, nei quali č prorogato "ex lege" il termine che scade nel giorno di sabato. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Trento, 11/11/2022)