(massima n. 1)
In materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando č stabilito soltanto il momento finale, le unitā di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 17 giugno con riferimento ad un'udienza fissata per il 2 luglio, avendo riguardo al termine "fino a quindici giorni prima dell'udienza" stabilito dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.). (Dichiara inammissibile, Corte di Cassazione Roma, 02/07/2020)