(massima n. 1)
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestivitą dell'impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtł del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo - in cui quest'ultimo venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l'impugnazione. (Annulla con rinvio, Corte Appello Campobasso, 16/04/2019)