(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari personali, la scadenza in giorno festivo del termine di trenta giorni - differibile fino a quarantacinque giorni - dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, entro il quale il tribunale deve depositare la propria ordinanza ne comporta, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. ed in difetto di deroga espressa, la proroga di diritto al giorno successivo non festivo. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertą Reggio Calabria, 08/08/2019)