(massima n. 1)
Ai fini del computo del termine di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza, entro cui, ai sensi dell'art. 3, lett. b), del Codice di autoregolamentazione delle astensioni, deve essere comunicata dal difensore l'adesione all'astensione mediante atto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero procedente, le unitą di tempo, essendo detto termine fissato solo nel momento finale, si computano intere e libere, secondo quanto previsto dall'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente esclusione dal calcolo del "dies ad quem" e senza che, nell'ipotesi di scadenza in giorno festivo, possa trovare applicazione la proroga al giorno successivo non festivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. (Rigetta, Corte Appello Roma, 27/06/2018)