(massima n. 1)
In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, la realizzazione dell'effetto estintivo delle contravvenzioni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, č condizionata all'eliminazione della violazione secondo le modalitā prescritte dall'organo di vigilanza nel termine prescritto e al pagamento della sanzione amministrativa nel termine perentorio di giorni trenta, dovendosi avere riguardo, per la verifica della tempestivitā di tale adempimento, alla disciplina di cui all'art. 172, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui č prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scada il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come tali dalla legge e tra cui non č menzionato il sabato. (Rigetta, GIP Tribunale Macerata, 19/12/2018)