(massima n. 1)
Il termine di cui all'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., che si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico, riguarda le parti e non anche il giudice che ben può compiere attività processuale di ogni tipo (nella specie, deposito della sentenza) oltre l'orario di apertura al pubblico della cancelleria. (Conf. n. 1489 del 1993, Rv. 193981). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Milano, 24/07/2018)