(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, nel computo del termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non si tiene conto del giorno in cui č iniziata l'esecuzione della custodia, trattandosi di un normale termine processuale, al quale si applica la regola generale dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., che non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attivitā del giudice. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Catania, 30/11/2017)