(massima n. 1)
In materia di termini processuali, č prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non č menzionato il sabato; č, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, č prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalitā del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessitā di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertā personale. (Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 06/05/2016)