(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, nel computo del termine di trenta giorni dalla decisione per il deposito della motivazione (prorogabile a 45 nei casi di particolare complessitą) opera la regola generale prevista dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui non deve essere considerato il "dies a quo". (Rigetta, Trib. lib. Reggio Calabria, 20/05/2016)