(massima n. 1)
La notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata a mani della persona offesa convivente con l'imputato non dā luogo a nullitā della notificazione ex art. 171, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non č previsto alcun divieto di consegna alla persona offesa dal reato di atti da notificare all'imputato, sussistendo in tal caso, in capo al giudice, esclusivamente il dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell'art. 157, comma 5, cod. proc. pen., ove risulti o appaia probabile che l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto. (Dichiara inammissibile, Corte Appello Napoli, 06/02/2020)