(massima n. 1)
La notifica di un atto mancante di una pagina non integra la nullitą prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. qualora il contenuto dell'atto notificato presenti gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui la notifica dell'ordinanza resa dal Tribunale del riesame risultava mancante di una pagina contenente passaggi di natura meramente ricognitiva, con argomentazioni solo marginalmente incidenti sul tema oggetto del gravame e la cui carenza non rendeva incomprensibili le ragioni giustificative della decisione). (Conf.: n. 3273 del 1993, Rv. 194853). (Rigetta, Trib. Libertą Messina, 13/07/2020)