Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9396 del 8 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 2859 c.c. subordina la possibilità, per il terzo acquirente di bene ipotecato, di opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto sollevare soltanto all'anteriorità della trascrizione dell'atto di acquisto rispetto alla domanda diretta a ottenere la condanna del debitore, senza che rilevi la buona fede dell'acquirente.

(massima n. 2)

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).

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