Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22018 del 24 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di opposizione allo stato passivo, quale che sia la ricostruzione dommatica che voglia farsi dell'istituto della cd. capitalizzazione degli interessi, ciò che è certo ed insuperabile è che una previsione del contratto di credito garantito da ipoteca volontaria, secondo la quale occorre considerare capitale ciò che costituisce in realtà interesse, non può giammai incidere sull'applicazione della norma di cui all'art. 2855 cod. civ., che prevede espressamente l'indicazione della misura degli interessi nella nota di iscrizione ipotecaria, ai fini del riconoscimento della prelazione ipotecaria, posta a tutela dei terzi.

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