(massima n. 1)
In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, terzo comma, L. Fall., che fa rinvio all'art. 2855 cod. civ., č attribuita collocazione prelatizia agli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita.