Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22749 del 27 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, terzo comma, L. Fall., che fa rinvio all'art. 2855 cod. civ., č attribuita collocazione prelatizia agli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita.

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