Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28955 del 11 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che non aveva ammesso al passivo della correntista le poste creditorie derivanti da conti anticipi su fatture, annotate a debito sul conto corrente ordinario dopo la dichiarazione di fallimento, senza indagare se le stesse, a prescindere dalla data di annotazione, si fossero perfezionate sul piano giuridico in epoca antecedente).

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