Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5565 del 1 marzo 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In presenza di un rapporto tra il saldo debitore del c.d. conto anticipi e il saldo del conto corrente cui esso è collegato, l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, con la conseguente inscindibilità del saldo finale.

(massima n. 2)

Il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, in quanto il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari.

(massima n. 3)

È ammissibile l'attenuazione della forma scritta che salvaguarda l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio", in particolare nei casi in cui i debiti e crediti scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale.

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