(massima n. 1)
In tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneitā di altre persone legittimate a riceverlo, non č sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma č necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. (Conf.: Sez. U civ., n. 10012 del 2021, Rv. 660953-01). (Annulla senza rinvio, GIP Tribunale Palmi, 28/01/2025)