(massima n. 1)
In tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, qualora quest'ultimo non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all'art. 169 cod. proc. pen., l'Autoritą giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. al fine della declaratoria di irreperibilitą, trattandosi di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto. (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Genova, 02/12/2020)