(massima n. 1)
L'erronea dichiarazione di latitanza, non preceduta da ricerche complete dell'imputato, tale da travolgere le notifiche per l'udienza preliminare e per il giudizio effettuate nelle forme dell'art. 165 cod. proc. pen., determina una nullitą a regime intermedio incidente sull'intervento dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sicché la relativa eccezione deve ritenersi tardiva se dedotta per la prima volta solo in sede di legittimitą. (Fattispecie antecedente alla disciplina riformata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). (Rigetta, Corte Appello Roma, 11/04/2022)