(massima n. 1)
In tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietą della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilitą sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 22/10/2015)