Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47852 del 23 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietą della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilitą sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 22/10/2015)

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