(massima n. 1)
In tema di impugnazione, la trasmissione del verbale di elezione di domicilio dell'imputato costituisce obbligo della cancelleria del giudice "a quo", in ragione del principio di immanenza di tale dichiarazione sancito dall'art. 164 cod. proc. pen. e come recentemente riaffermato dall'art. 165-bis, comma 1, lett. b) disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11; ne consegue che, laddove il difensore eccepisca l'invalida costituzione del rapporto processuale (nel caso di specie, per essere stata la citazione in appello notificata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., anziché presso il domicilio eletto) e dagli atti emerga un principio di prova al riguardo (nella specie, l'intestazione della sentenza impugnata recava l'indicazione dell'intervenuta elezione di domicilio), competono al giudice dell'impugnazione gli opportuni approfondimenti, non potendo ritenersi l'eccezione sfornita della necessaria autosufficienza. (Annulla con rinvio, Corte Appello Roma, 03/02/2017)