(massima n. 1)
L'opposizione all'intimazione ex art. 2797 cod. civ. soggiace alle medesime regole processuali che governano l'opposizione all'esecuzione, tra cui l'inapplicabilitą della sospensione feriale dei termini. Tale disciplina si applica all'intero svolgimento del processo oppositivo, incluse le impugnazioni, indipendentemente dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame.