Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3000 del 1 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima. In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario, essendo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è inutiliter data e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado.

(massima n. 2)

L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 c.p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima. (Cass. n. 21908/2008)

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