(massima n. 1)
L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 cod. civ., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 cod. proc. civ., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima. In caso di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario, essendo il soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti, sicché, ove egli non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nella controversia distributiva è inutiliter data e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con rimessione della causa al giudice di primo grado.