(massima n. 1)
Il cd. "patto di rotativitą" - con cui le parti convengono, "ab origine" la variabilitą dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualitą ma per il loro valore economico - si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessitą di ulteriori stipulazioni, pur nella continuitą del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratizio cosģ attuato non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontą delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, cosģ consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione.