Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19505 del 16 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virtù di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalità di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui è sostituita la pubblicità iscrizionale in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.

(massima n. 2)

In tema di diritti reali di garanzia, il pegno può essere costituito su un bene mobile, anche di grandi dimensioni, necessario per l'esercizio dell'attività d'impresa del costituente, poiché la consegna prescritta dall'art. 2786 c.c., funzionale al suo spossessamento, non implica necessariamente il trasferimento fisico della cosa pignorata, essendo sufficiente che essa sia attribuita alla disponibilità materiale di un soggetto diverso dal debitore, che può essere anche un terzo, nominato custode dalle parti.

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